Art. 1.

      1. Il funzionamento degli asili nido e dei servizi integrativi è assicurato dagli educatori di infanzia, con competenze psico-pedagogiche, e dagli addetti ai servizi generali, che operano secondo i princìpi della metodologia del lavoro di gruppo, della collegialità e in stretta collaborazione con i genitori, al fine di garantire la necessaria coerenza degli interventi educativi. Gli addetti ai servizi generali sono distinti in professionalità diverse in rapporto alle specificità dei singoli servizi e ai diversi moduli organizzativi.
      2. I profili professionali degli educatori di infanzia sono disciplinati con regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli educatori di infanzia devono essere in possesso della certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436. Costituiscono altresì titolo per l'esercizio della professione i diplomi di laurea in pedagogia, in scienze dell'educazione e in scienza della formazione.
      3. I requisiti culturali e professionali degli addetti ai servizi generali sono definiti in sede di contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.